Le novità del Decreto Rilanci: incentivi fiscali in regime de minimis
Incentivi fiscali ordinari per chi investe in startup e PMI innovative
Il Decreto Rilancio (d.l. 19 maggio 2020, n.34) ha introdotto un beneficio fiscale fino al 50% per gli investimenti in startup e PMI innovative in regime "de minimis".
Il decreto ha introdotto la detrazione dall'IRPEF (no soggetti IRES) pari al 50% dell'importo investito a titolo di capitale e sovrapprezzo in uno o più startup innovative o PMI innovative direttamente, o tramite l'investimento in OICR (organismi collettivi di investimento del risparmio) che investano prevalentemente in startup e PMI innovative.
La detrazione spetta a chi ha investito in startup e PMI innovative iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese.
Requisito necessario per godere dell'incentivo è che l'investimento venga mantenuto per tre anni. In caso di cessione - anche parziale - è prevista la restituzione del beneficio di cui si è già beneficiato.
Tale incremento al 50% delle detrazioni fiscali rientra tra gli aiuti concessi ai sensi della disciplina conosciuta come "de minimis". Ciascun investitore può autonomamente verificare quale sia l'ammontare degli aiuti ricevuti in regime "de minimis" dall'impresa nell'ultimo triennio (con un limite di 200.000 €), sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato. In alternativa si può chiedere all'impresa di proprio interesse.
Il legislatore ha previsto alcune limitazioni. L'investimento massimo detraibile è pari:
- a 100.000,00 € all'anno per investimenti in startup innovative;
- a 300.000,00 € all'anno per investimenti in PMI innovative.
Solo con riferimento agli investimenti in PMI innovative, l'applicazione della percentuale di detrazione maggiorata avviene in via prioritaria rispetto a quella ordinaria fino a 300.000 €. Quindi, se per esempio un investitore investisse 500.000 € in una PMI innovativa, beneficerebbe del 50% di detrazione su 300.000 € e del 30% sui restanti 200.000 €. Ciò nel caso in cui l'impresa non abbia ricevuto aiuti rientranti nel regime "de minimis" negli ultimi tre anni.
Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del c.d. Decreto Rilancio doveva essere emanato il decreto contenente le norme attuative. Ad oggi non risulta ancora emanato.
Le persone fisiche che effettuano investimenti nel capitale sociale di startup innovative e Piccole e Medie Imprese innovative possono beneficiare di una detrazione dall’imposta IRPEF pari al 30% di quanto investito, per un importo massimo pari a euro 1.000.000 annui e l'obbligo di mantenimento dell’investimento per un minimo di 3 anni. Se il credito d'imposta supera l'imposta lorda, l'eccedenza può essere portata in detrazione entro i 3 anni successivi.
Le persone giuridiche che effettuano investimenti nel capitale sociale di startup innovative e Piccole e Medie Imprese innovative possono beneficiare di una deduzione dall’imponibile IRES pari al 30% di quanto investito, per un importo massimo pari a euro 1.800.000 annui e l'obbligo di mantenimento dell’investimento per un minimo di 3 anni. In caso di incapienza della base imponibile, l'eccedenza può' essere portata in deduzione dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.
Gli incentivi per gli investimenti in PMI innovative valgono sia in caso di investimenti diretti, sia in caso di investimenti indiretti per il tramite di OICR e altre società che investono prevalentemente in startup o PMI innovative.
Il diritto all'agevolazione per investimenti in startup o PMI innovative decade se, entro 3 anni dalla data dell'investimento, si verifica una delle seguenti cause:
- la cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni;
- la riduzione di capitale sociale e/o la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle start-up/PMI innovative o delle società che investono prevalentemente in startup/PMI innovative e le cui quote non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione;
- il recesso o l'esclusione degli investitori;
- la perdita, da parte della startup/PMI innovativa, di uno dei requisiti richiesti per la qualifica di startup o PMI innovativa.
Per l’investimento in startup innovative, non costituiscono causa di decadenza la perdita dei requisiti previsti dall'art. 25 comma 2 del DL n. 179/2012 da parte della start-up innovativa dovuta:
- alla scadenza dei 5 anni dalla data di costituzione;
- al superamento della soglia di fatturato annuo pari a 5.000.000 di euro;
- alla quotazione su un sistema multilaterale di negoziazione;
- i trasferimenti a titolo gratuito o a causa di morte del contribuente, nonché i trasferimenti conseguenti alle operazioni straordinarie di cui ai Capi III e IV del Titolo III del testo unico delle imposte sui redditi (DPR 917/1986).
Per l’investimento in PMI innovative, non costituiscono, invece, causa di decadenza i trasferimenti a titolo gratuito o a causa di morte del contribuente, nonché i trasferimenti conseguenti alle operazioni straordinarie di cui ai Capi III e IV del Titolo III del testo unico delle imposte sui redditi (DPR 917/1986). La decadenza esplica i propri effetti nel periodo d’imposta in cui si verifica una delle cause indicate nel precedentemente e comporta l’obbligo di restituire il risparmio d'imposta complessivamente fruito (con gli interessi legali). Questo avviene anche in caso di cessione parziale dell’investimento prima del termine di detenzione obbligatoria dell’investimento.